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Arbitro Bancario Finanziario

Arbitro Bancario Finanziario

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo indipendente costituito ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (con esclusione dei servizi e delle attività di investimento). Non possono essere sottoposte all’ABF operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007, né se l’importo richiesto è superiore a 100.000 euro.
È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
L'ABF decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema nuovo da non confondere con la conciliazione o con l'arbitrato.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il ricorso all'Arbitro può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo e purché non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’intermediario. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.
La Banca d'Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell'ABF.

Per maggiori informazioni collegati al sito Arbitro Bancario Finanziario

Tali documenti sono disponibili anche presso il "Punto Trasparenza" presente in ogni filiale della banca.