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23/01/2025
Informativa alla clientela per la sospensione rata mutuo

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1.124 DEL 2 GENNAIO 2025 recante: “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI VERIFICATISI NEI GIORNI DALL’8 AL 12 SETTEMBRE 2024 NEL TERRITORIO DELL’INTERA PROVINCIA DI BERGAMO E DEI COMUNI DI DOLZAGO, DI LECCO, DI MISSAGLIA, DI MOLTENO E DI OGGIONO DELLA PROVINCIA DI LECCO E DEI COMUNI DI GARGNANO, DI BAGOLINO, DI PERTICA BASSA E DI LAVENONE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.”

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza n. 1.124 del 2 gennaio 2025 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia” (qui di seguito la “Ordinanza”).
L’ ordinanza in questione, all’ art. 9 dispone quanto segue:
in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’ 8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia; considerato che tali eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali e che pertanto costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile  – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque al massimo sino al 9-12-2025 – Dichiarazione stato emergenza del 9-12-2024);

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 2 febbraio 2025 le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
tempi di rimborso;
costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene resa l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.

Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 dicembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUO

Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 9 dicembre 2025 - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito:

1) dell’intera rata
ovvero
2) della sola quota capitale

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l’opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:
l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE  

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno richiedere la sospensione presso gli sportelli di BCC Treviglio specificando l’opzione prescelta (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale)

La richiesta dovrà pervenire entro il 15/03/2025 e dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

INFORMATIVA OCDPC 1.124 del 2 gennaio 2025 – Data di pubblicazione sul sito: il 23 gennaio 2025