Polizza PRAESIDIUM 2.0 - BCC Vita

Descrizione
DESCRIZIONE PRODOTTO o SERVIZIO

Polizza Temporanea Caso Morte che garantisce la corresponsione di un capitale ai beneficiari designati in caso di morte dell'assicurato prima della scadenza contrattuale.

Il contratto prevede un premio annuo e un capitale costante o decrescente.

CODICE PRODOTTO
polizza PRAESIDIUM 2.0
SEGMENTI CLIENTELA
Privati
SEGMENTI CLIENTELA (dettaglio)
Privati
CLIENTI POTENZIALMENTE INTERESSATI

Clienti che rappresentano per la propria famiglia l'unica o la principale fonte di reddito. E' indicata anche per chiunque voglia garantire ai familiari un capitale che permetta loro di far fronte ad impegni economici presi in precedenza.

ESIGENZE del CLIENTE

Garantire la corresponsione di un capitale ai beneficiari designati in caso di morte dell'assicurato prima della scadenza contrattuale.
 

Caratteristiche tecniche
PRESTAZIONI/INDENNIZZI e OPZIONI CONTRATTUALI (Polizze Assicurative)

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: in caso di decesso dell'assicurato, la compagnia corrisponderà un capitale il cui importo è in funzione della tipologia di forma assicurativa prescelta alla sottoscrizione del contratto:
- per la forma a capitale costante, un capitale pari al capitale iniziale assicurato;
- per la forma a capitale decrescente, un capitale pari al capitale assicurato iniziale moltiplicato per il rapporto tra il numero di anni, con eventuali frazioni di anno, ancora mancati alla scadenza del contratto e il numero di anni complessivi di durata contrattuale.

PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA: nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla data di scadenza del contratto. In tale data il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla compagnia.

Per i dettagli si rimanda al Set Informativo allegato.

Non sono presenti OPZIONI CONTRATTUALI.

TIPOLOGIA di ADESIONE e PREMIO ASSICURATIVO (Polizze Assicurative)

L'importo del premio annuo è determinato in relazione all'ammontare e alla tipologia del capitale assicurato (costante o decrescente), alla durata contrattuale, all'età dell'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza, all'abitudine al fumo dell'assicurato, alle condizioni di salute, all'attività professionale scelta e all'attività sportiva praticata dall'assicurato.

A fronte della prestazione garantita il contraente si obbliga a versare, secondo le modalità previste e in relazione alla forma assicurativa prescelta, un premio costante, sempre che l'assicurato sia in vita. Quindi il contraente deve corrispondere un premio ANNUO (non frazionabile), DI IMPORTO COSTANTE, per tutta la durata del contratto:
- PREMIO ANNUO E CAPITALE COSTANTE: per tutta la durata contrattuale prevista o, in caso di decesso, fino al verificarsi dell'evento
- PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO E CAPITALE DECRESCENTE: per un periodo limitato rispetto alla durata contrattuale, pari alla metà della durata contrattuale stessa, arrotondata al numero intero successivo, in caso di durata contrattuale di anni dispari o, in caso di decesso, fino al verificarsi di tale evento.

RIMBORSO
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la compagnia è tenuta a rimborsare al contraente il premio corrisposto.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del contraente o, se diverso, dell'assicurato, la compagnia rimborserà - agli eredi del contraente, o al contraente medesimo, il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

TIPOLOGIA di TARIFFA (Polizze Assicurative)
Tariffa 4007C - 4008C
RISCHI ESCLUSI (Polizze Assicurative)
Si rimanda al SET Informativo allegato.
VISITE MEDICHE / QUESTIONARI (Polizze Assicurative)
L'assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in particolare informazioni inerenti allo stato di salute.
OBBLIGHI:
- Lo stato di non fumatore deve essere attestato dalla sottoscrizione della specifica dichiarazione presente nel modulo di proposta. Qualora l'assicurato si dichiari non fumatore, e successivamente alla sottoscrizione inizi o ricominci a fumare, anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta a.r. alla compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. La compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente e ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di assicurato "fumatore".
- Deve essere resa immediata comunicazione alla compagnia nei casi, eventualmente intervenuti in corso di contratto di: 1) modifiche di professione dell'assicurato; 2) trasferimento di domicilio del contraente e/o dell'assicurato in altro Stato.
PERIODO di CARENZA (Polizze Assicurative)

Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dalla conclusione del contratto, e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la compagnia corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di eventuali imposte
Tuttavia la compagnia non applicherà entro i primi 6 mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
- di una malattia infettiva acuta sopravvenuta dopo la conclusione del contratto (per l'elenco consultare il set informativo allegato alla seguente scheda)
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto
- di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto (si intende per infortunio, evento dovuto a causa fortuita, improvvista, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, che abbiano come conseguenza la morte).

L'assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla compagnia un rapporto di visita medica predisposto dalla compagnia stessa. Qualora l'importo assicurato sia pari o inferiore a € 500.000, il rapporto di visita medica potrà essere compilato dal medico di famiglia; in caso di importo assicurato superiore a € 500.000, il rapporto di visita medica dovrà essere compilato esclusivamente da un medico NON di famiglia . Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimane esclusivamente a carico dell'assicurato.

In assenza di esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla conclusione del contratto e sia causato dalla sindrome dell'AIDS, ovvero ad altra patologia ad essa collegato, il capitale assicurato non sarà pagato e i premi rimangono acquisiti dalla compagnia. Se il decesso dell'assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato sarà comunque pagato.

FLESSIBILITA' (Polizze Assicurative)

Condizioni economiche
DURATA CONTRATTUALE (Polizze Assicurative)

- Con capitale costante: da 2 a 30 anni
- Con capitale decrescente: da 3 a 30 anni

Qualora l'età dell'assicurato, all'ingresso in assicurazione, sia superiore ad anni 45, il contratto potrà essere stipulato per una durata tale da consentire la scadenza contrattuale non oltre il 75° anno di età dell'assicurato.

Per tutta la durata del contratto, il contraente/assicurato deve avere domicilio in Italia o in uno Stato nel quale la compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa; qualora nel corso del contratto il contraente dovesse trasferire il domicilio in stato diverso da quello sopra indicato, il contratto dovrà essere risolto.

SOSPENSIONE: il mancato pagamento di anche solo 1 rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione della garanzia assicurativa per un periodo massimo di 12 mesi. Se entro tale periodo il contraente non riprende i pagamenti, il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla compagnia.
- Entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, il contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali.
- Entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata è consentita la riattivazione se: 1) il contraente ne faccia espressa richiesta; 2) la compagnia accetti (quest'ultima può subordinare detta accettazione all'esito di nuovi accertamenti sanitari che ritenga eventualmente opportuno richiedere).
Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia avvenuta la riattivazione, o in caso di sua mancata accettazione da parte della compagnia, il contratto è risolto e i premi pagati rimangono acquisiti dalla compagnia.

CAPITALE ASSICURATO (Polizze Assicurative)

In caso di decesso dell'assicurato, la compagnia corrisponderà un capitale il cui importo è in funzione della tipologia di forma assicurativa prescelta alla sottoscrizione del contratto:
1) per la forma assicurativa a capitale costante: un capitale pari al capitale iniziale assicurato;
2) per la forma assicurativa a capitale decrescente: un capitale pari al capitale assicurato iniziale moltiplicato per il rapporto tra il numero di anni, con eventuali frazioni di anno, ancora mancanti alla scadenza del contratto ed il numero di anni complessivi di durata contrattuale.

L'importo minimo di capitale assicurabile per l'assicurazione in caso di decesso è pari a € 50.000,00. Il capitale iniziale, qualora il contratto sia stato stipulato senza rapporto di visita medica e l'età dell'assicurato alla decorrenza sia inferiore o uguale ad anni 60, non potrà essere superiore a € 250.000,00, ridotto a € 200.000,00 qualora l'età dell'assicurato, alla decorrenza del contratto, sia superiore a 60 anni e inferiore o uguale a 70 anni.

Il capitale complessivo assicurato sulla vita di una stessa persona con uno o più contratti stipulati senza rapporto di visita medita con la compagnia non può superare i limiti sopra indicati.

In tutti gli altri casi il contratto potrà essere stipulato solo con rapporto di visita medica oltre che con eventuali accertamenti sullo stato economico e patrimoniale dell'assicurato.

LIMITI ASSUNTIVI (Polizze Assicurative)
Età contrattuale dell'Assicurato al momento della sottoscrizione compresa tra i 18 anni compiuti e 70 anni. Alla scadenza contrattuale, l'età dell'assicurato non deve superare i 75 anni.
COSTI GRAVANTI sul PREMIO ASSICURATIVO

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla compagnia che li detrae dall'importo del premio annuo o del premio unico. I costi gravanti sul premio per ogni forma assicurativa prevista sono così rappresentati:
- premio annuo e capitale costante: costo fisso € 50,00 - in percentuale pari al 17% del premio annuo al netto del costo fisso
- premio annuo costante limitato e capitale decrescente: costo fisso € 50,00 - in percentuale pari al 22% del premio annuo al netto del costo fisso.

COSTI PER IL RISCATTO: non è previsto il riscatto

COSTI PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA: non è prevista la possibilità di convertire il capitale in rendita

COSTI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI: non sono presenti opzioni contrattuali

COSTI DI INTERMEDIAZIONE: si rimanda al Set Informativo allegato

RISCATTO e COSTI per RISCATTO (Polizze Assicurative)
Non è previsto alcun valore di riscatto né di riduzione.
FONDI INTERNI, ESTERNI e GESTIONI SEPARATE collegati ai contratti di Polizze Assicurative

ASPETTI FISCALI (Polizze Assicurative)

Imposta sul premio: i premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi: le assicurazioni per il caso di morte danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se soggetto diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte dalla compagnia in dipendenza di questo contratto sono esenti da imposizione fiscale. Se liquidate in caso di decesso dell'assicurato, dette somme sono altresì esenti dall'imposta sulle successioni. 

Note
NOTE descrittive e/o aggiuntive

La polizza BCC Vita Praesidium non è collegabile a finanziamento.

REVOCA: prima della data di decorrenza del contratto, il contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della compagnia con avviso di ricevimento: BCC Vita Spa - Area Tecnica Vita - Ufficio Assunzione Vita Individuali - Maciachini Business Park - MAC 1, Via Benigno Crespi, 19 - 20159 Milano.
La revoca della proposta pervenuta alla compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal contraente entro detti termini. La compagnia, entro 30 giorni da ricevimento della comunicazione, rimborserà al contraente il premio corrisposto.

RECESSO: il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stessoIl recesso si esercita mediante invio di lettera raccomandata raccomandata a.r. a BCC Vita SpA - Area Tecnica Vita - Ufficio Assunzione Vita Individuali - Maciachini Business Park - MAC 1 - Via B.Crespi, 19 - 20159 Milano .
Dalle ore 24:00 del giorno in cui la compagnia riceve la comunicazione di recesso, le parti si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione, fatto salvo per la compagnia di rimborsare al contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso il premio corrisposto.

Altre informazioni
FAMIGLIA PRODOTTO
Assicurazioni
TIPOLOGIA PRODOTTO
Assicurazioni - Vita
PUNTI di FORZA COMMERCIALI



 

ETA'
> 18 anni
PAROLE CHIAVE
assicurazione
COMMERCIALIZZABILE
Si
Domande frequenti
INFORMAZIONI VARIE / DOMANDE FREQUENTI

Per qualsiasi informazione il cliente dovrà fare riferimento esclusivamente alla filiale di appartenenza e su www.bccvita.it.

Il servizio di supporto, consulenza e gestione alle filiali viene effettuato a cura dell'ufficio interno BANCASSICURAZIONE (Tel. 0363 422 226)

 

Documenti Allegati
(22/02/2023) Ods 2023/040 - Collocamento nuova polizza BCC Vita - PRAESIDIUM 2.0
(11/01/2024) BCC Vita - Polizza PRAESIDIUM 2.0