Polizza Formula PRESTITO AL SICURO 1.0 - BCC Assicurazioni

Descrizione
DESCRIZIONE PRODOTTO o SERVIZIO

Prodotto PPI (Payment Protection Insurance). 
Queste polizze hanno lo scopo di proteggere il cliente da eventi che possono limitare la propria capacità di rimborso del finanziamento o del mutuo contratto con la banca.

La polizza FORMULA PRESTITO AL SICURO, riservata ai correntisti BCC titolari di un contratto di prestito di nuova erogazione, tutela l'assicurato nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti sinistri: caso Morte - Inabilità temporanea da Infortunio o Malattia - Malattia grave - Invalidità Totale Permanente da Infortunio Malattia (pari o superiore al 66%) - Perdita di Impiego. E' inoltre previsto un Servizio di Reinserimento professionale quale servizio accessorio alla garanzia Perdita di Impiego.

CODICE PRODOTTO
polizza Formula PRESTITO AL SICURO
SEGMENTI CLIENTELA
Privati
SEGMENTI CLIENTELA (dettaglio)
Privati
CLIENTI POTENZIALMENTE INTERESSATI

Correntisti BCC titolari di un contratto di un contratto di finanziamento di nuova erogazione.

Sono assicurabili anche le persone giuridiche; in tal caso l'assicurazione sarà prestata sulla persona fisica che ricopre il ruolo di Key Man: Amministratore Delegato, Proprietario, Socio, Direttore Generale, Direttore Commerciale, nell'impresa aderente.

Con un finanziamento cointestato è possibile assicurare 1 solo cointestatario per l'importo totale del finanziamento o ciascun cointestatario (max 2) per il 50% ciascuno.
 

ESIGENZE del CLIENTE

Garantire una copertura del contratto di prestito in caso di morte o di invalidità da infortunio o da malattia o in caso di perdita di impiego.
 

Caratteristiche tecniche
PRESTAZIONI/INDENNIZZI e OPZIONI CONTRATTUALI (Polizze Assicurative)

RAMO VITA - INDENNIZZI(*):
PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DA INFORTUNIO O MALATTIA: nel caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, è prevista la corresponsione ai beneficiari della somma assicurata.

RAMO DANNI - INDENNIZZI(*):   
- PER IL CASO DI INABILITA' TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA (riservata ai Lavoratori Autonomi): l'indennizzo previsto consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ciascun sinistro la società liquiderà un indennizzo massimo pari a 12 rate protette per sinistro e un massimo di 36 rate protette nel caso si verifichino più sinistri nel corso del periodo di assicurazione.
L'indennizzo massimo mensile previsto per ogni assicurato è di € 1.600,00 (quale massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative - collegate a contratti di prestito cui al presente contratto - che l'aderente avesse contemporaneamente in corso).
- PER IL CASO DI MALATTIA GRAVE (riservata ai non lavoratori, ai lavoratori dipendenti di Enti Pubblici, ai lavoratori dipendenti di imprese familiari, ai key man delle imprese): l'indennizzo previsto consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta.
Per ciascun sinistro la società liquiderà, in un'unica soluzione e in via anticipata, un indennizzo pari a 12 rate protette per sinistro, corrisposte in un'unica soluzione, o il numero delle rate protette quanto sono le rate mancanti alla scadenza del finanziamento, se inferiore a 12. Sono indennizzabili sino a 3 Malattie Gravi dell'assicurato (36 rate protette) una diversa dall'altra, diagnosticate nel corso della durata dell'assicurazione. Una malattia grave è indennizzabile una sola volta.
L'indennizzo massimo mensile previsto per ognia ssicurato è di € 1.600,00 (quale massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative - collegate a contratti di prestito cui al presente contratto - che l'aderente avesse contemporaneamente in corso).
- PER IL CASO DI INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE (da infortunio o malattia) - (per tutti gli assicurati): indennizzo pari al debito residuo, o quota parte dello stesso, alla data della relazione del medico legale che attesti il grado di ITP - pari o superiore al 66% - calcolato in riferimento al capitale assicurato iniziale con decrescenza secondo un piano di ammortamento alla francese, a rata mensile costante posticipata.
L'indennizzo previsto per ogni assicurato è di minimo € 2.500,00 e massimo € 80.000,00 (limite massimale  cumulativo per tutte le coperture assicurative - collegate a contratti di prestito cui al presente contratto - che l'aderente avesse contemporaneamente in corso).
Qualora sia già stato liquidato un indennizzo per Malattia Grave, pari a 12 rate in un'unica soluzione, e l'Invalidità Permanente sia riconosciuta entro 12 mesi dalla diagnosi della patologia, dal calcolo del debito residuo saranno dedotte le rate già corrisposte in riferimento alla Malattia Grave e al medesimo periodo temporale.
- PER IL CASO DI PERDITA DI IMPIEGO (riservata ai lavoratori dipendenti di enti privati): l'indennizzo previsto consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta scelta in fase di sottoscrizione dell'adesione, sino a quando l'assicurato non dichiari di aver riacquistato lo status di Lavoratore Dipendente.
Per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari all'importo di una Rata Protetta, sarà liquidato trascorsi 30 giorni consecutivi di PI dal termine del periodo di franchigia assoluta pari a 30 giorni. Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di PI.
La società liquiderà un indennizzo massimo pari a 12 Rate Protette per sinistro e un massimo di 36 nel caso si verifichino più sinistri nel corso della durata della polizza.
L'indennizzo mensile è pari all'importo della rata scelto dall'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza, fino ad un massimo di € 1.600,00. Tale limite è da intendersi come massimale cumulativo per tutte le coperture assicurative (collegate a contratti di prestito di cui al presente contratto) che l'aderente avesse contemporaneamente in corso.
In caso di lavoratori con contratto a tempo determinato o con contratto avente comunque un termine di naturale scadenza, il diritto al percepimento dell'indennizzo cessa alla data di scadenza del contratto di lavoro prevista. Pertanto non verranno indennizzate le Rate relative al periodo successivo all'originaria data di scadenza del contratto di lavoro, anche in caso di persistenza, oltre tale data, dello stato di PI.

Automaticamente operante con la garanzia Perdita di Impiego, la società offre un SERVIZIO DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE, mettendo a disposizione dell'assicurato un "programma di supporto alla ricollocazione", con l'obiettivo di supportarlo nella ricerca di una nuova opportunità lavorativa, qualora si verifichi un sinistro per PI, liquidabile a termini di polizza.

Indennizzo(*): ossia la somma dovuta dalla società, in base alle coperture assicurative, a seguito del verificarsi di un sinistro.

Per i dettagli si rimanda al Set Informativo allegato.

TIPOLOGIA di ADESIONE e PREMIO ASSICURATIVO (Polizze Assicurative)

A fronte della copertura assicurativa, l'aderente/assicurato si impegna a versare un importo pari al PREMIO UNICO CALCOLATO anticipato, secondo le modalità successivamente previste, al momento della sottoscrizione del modulo di adesione.
Per ogni singolo assicurato, il premio è determinato in relazione all'età assicurativa dello stesso, al capitale assicurato iniziale alla data di decorrenza della copertura (o alla quota parte dello stesso), alle garanzie prestate e alla durata (in mesi) del finanziamento.

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

TIPOLOGIA di TARIFFA (Polizze Assicurative)

Si rimanda al SET Informativo allegato.

RISCHI ESCLUSI (Polizze Assicurative)
Si rimanda al SET Informativo allegato.
VISITE MEDICHE / QUESTIONARI (Polizze Assicurative)

Per capitale finanziato di importo uguale o inferiore a € 7.500,00, non è necessario valutare lo stato di salute dell'assicurato.
Per importo superiore a € 7.500,00, fatto salvo il periodo di carenza, è pervisto il preventivo accertamento dello stato di salute dell'assicurato tramite la compilazione del Questionario Sanitario Assuntivo.

PERIODO di CARENZA (Polizze Assicurative)

Periodo di carenza(*) per Perdita di Impiego: pari a 90 giorni.
Periodo di carenza(*) per Inabilità Temp.Totale, Malattia grave e Invalidità Totale Perm.: pari a 30 giorni.

Periodo di carenza(*) per Ramo Vita: qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi 30 giorni dall'adesione e il relativo premio sia stato regolarmente pagato dal contraente, la compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari al premio versato.
La compagnia non applicherà entro i primi 30 giorni dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
- una malattia infettiva acuta
- shock anafilattico
- infortunio dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, con conseguente decesso.

(*)Periodo di carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la società non corrisponderà la prestazione assicurativa.

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

FLESSIBILITA' (Polizze Assicurative)

Condizioni economiche
DURATA CONTRATTUALE (Polizze Assicurative)

L'assicurazione ha durata pari a quella del contratto di prestito, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento (di durata massima di 4 mesi) con un minimo di 10 mesi e un massimo di 120 mesi (10 anni).

CAPITALE ASSICURATO (Polizze Assicurative)

Il capitale assicurato alla data di sottoscrizione non può essere minore di € 2.500,00 e maggiore di € 80.000,00.

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

RIMBORSO
Ramo Vita
1) In caso di estinzione anticipata parziale del contratto di finanziamento, la compagnia, tramite la contraente, restituisce la parte di premio non goduto all'assicurato commisurando le coperture assicurative al nuovo importo del finanziamento (calcolato diminuendo il debito residuo alla data dell'estinzione anticipata parziale dell'importo del finanziamento rimborsato dall'assicurato).
L'importo che la compagnia restituisce all'assicurato è composto dalla somma del premio puro (riferito all'importo versato per l'estinzione parziale) e dei costi gravanti sul premio di riferimento.
In alternativa l'assicurato può richiedere per iscritto alla compagnia di mantenere in vigore le coperture assicurative commisurate agli importi dell'originario piano di ammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, fino alla scadenza contrattuale originaria del contratto di finanziamento.
2) In caso di estinzione anticipata totale (non successiva a liquidazione dell'indennizzo per Morte o Invalidità Totale Permanente) o trasferimento del contratto di finanziamento, la compagnia restituirà,  tramite la contraente, la parte di premio non goduto all'assicurato e le coperture assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione del contratto di finanziamento ovvero dalla data in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l'assicurato e la contraente.
L'importo che la compagnia restituisce all'assicurato è composta dalla somma del  premio puro e dei costi gravanti sul premio.
In alternativa l'assicurato può richiedere per iscritto alla compagnia di mantenere in vigore le coperture assicurative commisurate agli importi dell'originario piano di ammortamento del finanziamento.

Ramo Danni
1) in caso di estinzione anticipata totale del finanziamento, rinegoziazione o trasferimento dello stesso avvenuto nel periodo di copertura assicurata a premio unico anticipato, la compagnia restituisce all'aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
L'importo da rimborsare viene determinato al netto delle imposte in funzione di criteri analiticamente previsti nelle condizioni di assicurazione. 
Qualora la copertura assicurata fosse a premio annuo costante, il contratto cessa alla prima ricorrenza annuale successiva, senza alcuna restituzione del premio.
2) in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento nel periodo di copertura assicurata a premio unico anticipato, la compagnia restituisce all'aderente la quota parte di premio unico pagato e non goduto (al netto delle imposte) e la polizza rimane in essere per i valori di capitale/rata protetta corrispondenti a quanto ancora in ammortamento dopo l'operazione di estinzione anticipata parziale.
L'importo da rimborsare viene determinato al netto delle imposte in funzione di criteri analiticamente previsti nelle condizioni di assicurazione.
Qualora la copertura assicurata fosse a premio annuo costante, il contratto cessa alla prima ricorenza annuale successiva, senza alcuna restituzione di premio.

LIMITI ASSUNTIVI (Polizze Assicurative)
Età contrattuale dell'Assicurato al momento della sottoscrizione non inferiore a 18 anni e non superiore a 74 anni. Alla scadenza contrattuale, l'età dell'assicurato non deve superare i 75 anni.
COSTI GRAVANTI sul PREMIO ASSICURATIVO

RAMO VITA:
1) COSTI GRAVANTI SUL PREMIO: 60% del premio (quali costi di acquisizione, gestione e incasso, che vengono trattenuti dalla compagnia detraendoli dal premio unico corrisposto).
2) SPESE AMMINISTRATIVE - in caso di estinzione anticipata (parziale o totale) o di trasferimento del prestito: € 25,00 (che vengono trattenuti dalla compagnia dall'importo del premio da rimborsare all'assicurato)
3) COSTI DI INTERMEDIAZIONE (provvigioni percepite in media dagli intermediari - quota parte dei costi in percentuale): 75%

RAMO DANNI:
1) COSTI GRAVANTI SUL PREMIO: 54,50% del premio (vengono trattenuti dalla compagnia detraendoli dal premio unico corrisposto).
2) COSTI DI INTERMEDIAZIONE (provvigioni percepite in media dagli intermediari - quota parte dei costi in percentuale): 72,48%
3) SPESE AMMINISTRATIVE - in caso di estinzione anticipata (parziale o totale) o di trasferimento del prestito: € 50,00 (che vengono trattenuti dalla compagnia dall'importo del premio da rimborsare all'assicurato)

L'assicurato sostiene inoltre direttamente tutti i costi per effettuare le visite mediche ed eventuali ulteriori accertamenti.

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

RISCATTO e COSTI per RISCATTO (Polizze Assicurative)

Questo contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.

ASPETTI FISCALI (Polizze Assicurative)

Ramo Vita:
- Imposta sui premi: esenti dall'imposta sulle assicurazioni.
- Detraibilità fiscale dei premi: le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di Invalidità Permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
- Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF se corrisposte in caso di morte dell'assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell'assicurato, dette somme sono altresì esenti dall'imposta sulle successioni.

Ramo Danni:
I premi relativi alla presente polizza sono soggetti a un'imposta sulle assicurazioni del 2,5% o come diversamente previsto dalla normativa vigente.

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

Note
NOTE descrittive e/o aggiuntive

REVOCA: non è prevista la revoca da parte dell'aderente.

RECESSO
- RAMO VITA: l'assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto inviando una lettera raccomandata A.R. indirizzata a BCC VITA SpA - Ufficio Gestione Portafoglio - Largo Tazio Nuvolari 1 - 20143 Milano.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto della quota parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
- RAMO DANNI:
  1) l'assicurato può recedere entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza inviando una lettera raccomandata A.R. a BCC ASSICURAZIONI SpA - Largo Tazio Nuvolari 1 - 20143 Milano - o direttamente alla Banca di Credito Cooperativo.
Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di decorrenza, la compagnia procederà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto, senza alcun onere a carico dell'aderente.
Nel caso di recesso esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di decorrenza o dalla data iniziale, la compagnia procederà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, al rimborso del premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo aderente, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla compagnia. 
  2) l'assicurato può altresì recedere dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità. La lettera deve essere inviata tramite raccomandata A.R. a BCC ASSICURAZIONI SpA - Largo Tazio Nuvolari 1 - 20143 Milano. In questo caso la compagnia restituisce all'assicurato la parte di premio danni pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

RISOLUZIONE: non sono previsti casi di risoluzione.

Altre informazioni
FAMIGLIA PRODOTTO
Assicurazioni
TIPOLOGIA PRODOTTO
Assicurazioni - Vita
PUNTI di FORZA COMMERCIALI

ETA'
> 18 anni
PAROLE CHIAVE
assicurazione
COMMERCIALIZZABILE
Si
Domande frequenti
INFORMAZIONI VARIE / DOMANDE FREQUENTI

Per qualsiasi informazione il cliente dovrà fare riferimento esclusivamente alla filiale di appartenenza.

Il servizio di supporto, consulenza e gestione alle filiali viene effettuato a cura dell'ufficio interno BANCASSICURAZIONE (Tel. 0363 422 226)

infore@bccassicurazioni.bcc.it
Numero verde 800.471800

 

Documenti Allegati
(29/07/2021) OdS 2021/133 - Collocamento Nuove Polizze BCC Vita
(29/07/2021) BCC Assicurazioni - Formula PRESTITO AL SICURO 1.0
(23/03/2023) Ods 2022/179 - Elenco aggiornato polizze abbinate e abbinabili a finanziamenti
(23/03/2023) Ods 2023/051 - Polizze abbinate a finanziamenti - processo operativo