Polizza Formula MUTUO AL SICURO 2.0 - BCC Assicurazioni

Descrizione
DESCRIZIONE PRODOTTO o SERVIZIO

Prodotto PPI (Payment Protection Insurance). 
Queste polizze hanno lo scopo di proteggere il cliente da eventi che possono limitare la propria capacità di rimborso del finanziamento o del mutuo contratto con la banca.

La polizza FORMULA MUTUO AL SICURO 2.0, riservata ai correntisti BCC titolari di un contratto di mutuo ipotecario o chirografario di nuova erogazione o già erogato, accollo, mutuo S.A.L., surroga.

A seconda dello Status occupazionale dell'assicurato alla data di sottoscrizione del modulo di adesione, le coperture prestate sono:
- PACCHETTO OBBLIGATORIO (per tutti gli status occupazionali): "Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia" pari o superiore al 60% (per tutti gli assicurati) + "Decesso da Infortunio" (per tutti gli assicurati)
- GARANZIA OPZIONALE (dedicata ai Lavoratori Dipendenti di Enti Privati): "Perdita di Impiego". E' prevista la garanzia accessoria "Servizio di Reinserimento professionale"

L'Invalidità Totale Permanente, la Perdita di Impiego e il servizio di Reinserimento professionale sono garanzie appartenenti al Ramo Danni, prestate dalla Compagnia BCC Assicurazioni SpA. Il Decesso da Malattia è invece garanzia di Ramo Vita, prestata dalla Compagnia BCC Vita Spa.

CODICE PRODOTTO
polizza Formula MUTUO AL SICURO
SEGMENTI CLIENTELA
Privati
SEGMENTI CLIENTELA (dettaglio)
Privati
CLIENTI POTENZIALMENTE INTERESSATI

Persona fisica, correntista BCC e titolare di un contratto di mutuo ipotecario o chirografario di nuova erogazione o già erogato, accollo, mutuo s.a.l., surroga, di età compresa fra i 18 e i 65 anni e che alla scadenza abbia massimo 78 anni, lavoratore dipendente di Ente privato che svolge attività lavorativa da almeno 12 anni consecutivi per almeno 16 ore settimanali.

Sono assicurabili anche le persone giuridiche, in tal caso l'assicurazione sarà prestata sulla persona fisica che ricopre il ruolo di Key Man: Amministratore Delegato, Proprietario, Socio, Direttore Generale, Direttore Commerciale, nell'impresa aderente.

Con un mutuo cointestato è possibile assicurare 1 solo cointestatario per l'importo totale del mutuo o ciascun cointestatario (max 2) per il 50% ciascuno.
 

ESIGENZE del CLIENTE

Garantire una copertura del contratto di mutuo in caso di morte da infortunio o da malattia, da invalidità o in caso di perdita di impiego (quest'ultima dedicata ai lavoratori dipendenti di Enti privati).
 

Caratteristiche tecniche
PRESTAZIONI/INDENNIZZI e OPZIONI CONTRATTUALI (Polizze Assicurative)

Ramo DANNI: in relazione allo stato occupazionale dell'assicurato le coperture sono:
- INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA (garanzia prevista per tutti gli status occupazionali), pari o maggiore al 60% - l'indennizzo* previsto consiste in un importo pari al debito residuo, o quota parte dello stesso, alla data della relazione del medico legale che attesti il grado di invalidità totale permanente, calcolato in riferimento al capitale assicurato iniziale con decrescenza secondo un piano di ammortamento alla francese (rata mensile costante posticipata);
- PERDITA D'IMPIEGO (riservata ai lavoratori dipendenti di Enti Privati) - l'indennizzo* previsto consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Rata Protetta, scelta in fase di sottoscrizione;
- SERVIZIO DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE (riservata ai lavoratori dipendenti di Enti Privati) - automaticamente operante con la garanzia "Perdita d'impiego", mette a disposizione dell'assicurato un "programma di supporto alla ricollocazione" con l'obiettivo di supportare l'assicurato nella ricerca di una nuova opportunità lavorativa, qualora si verifichi un sinistro per Perdita d'impiego.

Ramo VITA: sono assicurabili mutui ipotecari o chirografari di nuova erogazione o già erogati, mutui S.A.L., le surroghe di mutui ipotecari e gli accolli di mutui  per la seguente garanzia:
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DA INFORTUNIO O MALATTIA: nel caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, è prevista la corresponsione ai beneficiari della somma assicurata.

Indennizzo(*): ossia la somma dovuta dalla società, in base alle coperture assicurative, a seguito del verificarsi di un sinistro.

Per i dettagli si rimanda al Set Informativo allegato.

TIPOLOGIA di ADESIONE e PREMIO ASSICURATIVO (Polizze Assicurative)

Il premio da versare viene calcolato secondo le modalità e la forma tariffaria prescelta al momento della sottoscrizione della polizza:
1) PREMIO UNICO ANTICIPATO per tutta la durata del finanziamento. Il premio è determinato in relazione all'età assicurativa di ogni singolo assicurato, al capitale assicurato iniziale alla data di decorrenza della copertura, alle garanzie prestate e alla durata (in mesi) del mutuo.
2) PREMIO UNICO ANTICIPATO PER I PRIMI 5 o 10 ANNI DI DURATA DEL MUTUO + PREMIO ANNUO COSTANTE. Il premio è determinato in relazione all'età assicurativa di ogni singolo assicurato, al capitale assicurato iniziale alla data di decorrenza della copertura, alle garanzie prestate e alla durata (in mesi) di riferimento (opzioni 5 o 10 anni - cioè comprese tra 60 e 71 mesi o tra 120 e 131 mesi).
Successivamente al termine del periodo coperto con il premio unico anticipato, l'assicurazione prevede il pagamento di un PREMIO ANNUO COSTANTE, determinato in relazione all'età assicurativa di ogni singolo assicurato, al debito residuo (o quota parte) che risulta al termine della copertura pagata con il premio unico, alle garanzie prestate e alla durata complessiva del contratto di mutuo (in mesi).

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

TIPOLOGIA di TARIFFA (Polizze Assicurative)

Si rimanda al SET Informativo allegato.

RISCHI ESCLUSI (Polizze Assicurative)
Si rimanda al SET Informativo allegato.
VISITE MEDICHE / QUESTIONARI (Polizze Assicurative)

1) in caso di importo complessivamente assicurato non superiore a € 200.000 e l'età dell'assicurato alla data di decorrenza è fino a 60 anni - è richiesta la sola compilazione del questionario sanitario.
2) in caso di importo complessivamente superiore a € 200.000 fino a € 300.00 e l'età dell'assicurato alla data di decorrenza superiore a 60 anni e fino a 65 anni - è richiesta la compilazione del questionario sanitario, la presentazione di un rapporto di visita medica da parte di un medico e l'analisi completa delle urine.
3) in caso di importo complessivamente superiore a € 300.000 fino a € 500.000 e l'età dell'assicurato alla data di decorrenza superiore a 60 anni e fino a 65 anni - è richiesta la compilazione del questionario sanitario, la presentazione di un rapporto di visita medica da parte di un medico e una serie di approfonditi accertamenti clinici.

PERIODO di CARENZA (Polizze Assicurative)

Periodo di carenza(*) per Perdita di Impiego: pari a 60 giorni.

Periodo di carenza(*)  Ramo Vita: qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i primi 6 mesi dall'adesione e il relativo premio sia stato regolarmente pagato dal contraente, la compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari al premio versato.
La compagnia non applicherà entro i primi 6 mesi la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
- una malattia infettiva acuta
- shock anafilattico
- infortunio dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, con conseguente decesso.
Qualora il decesso dell'assicurato avvenga entro i 5 anni dall'adesione e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il capitale assicurato non sarà pagato.
Se invece il decesso dovesse verificarsi dopo i 5 anni, il capitale assicurato sarà comunque pagato.

Il contraente può richiedere che venga accordata la piena copertura assicurativa senza il periodo di carenza, purché presenti alla compagnia il rapporto di visita medica, compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell'assicurato.

(*)Periodo di carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la società non corrisponderà la prestazione assicurativa.

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

FLESSIBILITA' (Polizze Assicurative)

Condizioni economiche
DURATA CONTRATTUALE (Polizze Assicurative)

L'assicurazione ha durata pari a quella del contratto di mutuo, con un minimo di 60 mesi e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell'eventuale periodo di preammortamento (massimo 24 mesi).

CAPITALE ASSICURATO (Polizze Assicurative)

Ramo Danni: la massima somma assicurabile è pari a:
- in caso di Invalidità Totale Permanete da infortunio o malattia: € 500.000,00
- in caso di Perdita di Impiego: € 2.000,00 mensili, con il limite di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi mensili per l'intera durata del contratto.
Tali limiti devono intendersi come massimali cumulativi per tutti i contratti che l'assicurato/i avessero contemporaneamente in corso con lo stesso prodotto con la stessa compagnia o altre società controllate da Cattolica Assicurazioni.

Ramo Vita: il capitale assicurato è determinato sulla base del contratto di mutuo stipulato dall'assicurato ed è pari al debito residuo (o alla quota parte dello stesso nel casi di cointestazione) quale risulta alla data di decesso dell'assicurato. Non può essere minore di € 25.000,00 e maggiore di € 500.000,00.

In fase di sottoscrizione, l'assicurato può richiedere che il capitale assicurato possa coprire (nei limiti previsti) l'importo del mutuo in misura totale (100% ) o parzialmente nelle misure predefinite del 75% e del 50%.
In caso di cointestazione l'importo massimo è pari a € 1.000.000,00.

RIMBORSO
Ramo Danni :
- in caso di estinzione anticipata totale del mutuo, rinegoziazione o trasferimento dello stesso presso altro istituto avvenuto nel periodo di copertura assicurata a premio unico anticipato, la compagnia restituisce all'aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L'importo da rimborsare viene determinato al netto delle imposte in funzione di criteri analiticamente previsti nelle condizioni di assicurazione. In caso di premio annuo costante, il contratto cessa alla prima ricorrenza annuale successiva, senza alcuna restituzione di premio.
- in caso di estinzione anticipata parziale del mutuo nel periodo di copertura assicurata a premio unico anticipato, la compagnia restituisce all'aderente la quota parte di premio unico pagato e non goduto (al netto delle imposte) e la polizza rimane in essere per i valori di capitale/rata protetta corrispondenti a quanto ancora in ammortamento dopo l'operazione di estinzione anticipata parziale. L'importo da rimborsare viene determinato al netto delle imposte in funzione di criteri analiticamente previsti nelle condizioni di assicurazione.
In caso di premio annuo costante, il contratto cessa alla prima ricorrenza annuale successiva, senza alcuna restituzione del premio.

Ramo Vita
1) In caso di estinzione anticipata parziale del contratto di mutuo - caso premio unico - la compagnia, tramite la contraente, restituisce la parte di premio non goduto all'assicurato commisurando le coperture assicurative al nuovo importo del mutuo (calcolato diminuendo il debito residuo alla data dell'estinzione anticipata parziale dell'importo del mutuo rimborsato dall'assicurato).
L'importo che la compagnia restituisce all'assicurato è composto dalla somma del premio puro (riferito all'importo versato per l'estinzione parziale) e dei costi gravanti sul premio di riferimento (oltre alla sottrazione delle spese amministrative di € 50.00).
In alternativa l'assicurato può richiedere, per iscritto, alla compagnia di mantenere in vigore le coperture assicurative commisurate agli importi dell'originario piano di ammortamento del finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio, fino alla scadenza contrattuale originaria del contratto di mutuo.
In caso di premio annuo costante, viene mantenuta la copertura assicurativa in essere.
2) In caso di estinzione anticipata totale (non successiva a liquidazione dell'indennizzo per Morte o Invalidità Totale Permanente) o trasferimento del mutuo - caso premio unico - la compagnia restituirà (per il tramite della contraente) la parte di premio non goduto all'assicurato e le coperture assicurative verranno estinte dalla data di anticipata estinzione del contratto di mutuo ovvero dalla data in cui sia venuto meno il rapporto obbligatorio tra l'assicurato e la contraente.
L'importo che la compagnia restituisce all'assicurato è composta dalla somma del premio puro e dei costi gravanti sul premio (oltre alla sottrazione delle spese amministrative di € 50.00).
In alternativa l'assicurato può richiedere, per iscritto, alla compagnia di mantenere in vigore le coperture assicurative commisurate agli importi dell'originario piano di ammortamento del mutuo.
In caso di premio annuo costante, la copertura assicurativa cessa alla prima ricorrenza annuale successiva.

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

LIMITI ASSUNTIVI (Polizze Assicurative)
Età contrattuale dell'Assicurato al momento della sottoscrizione non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni. Alla scadenza contrattuale, l'età dell'assicurato non deve superare i 78 anni.
COSTI GRAVANTI sul PREMIO ASSICURATIVO

I costi gravanti sul premio unico e sul premio annuo costante vengono trattenuti dalla compagnia che li detrae dall'importo del premio corrisposto in base alla fascia d'età del contraente per il Ramo Vita e in base ad una percentuale fissa per il Ramo Danni.

Sono previsti costi d'Intermediazione (provvigioni percepite in media dagli intermediari - quota parte dei costi in percentuale) e spese amministrative in caso di estinzione anticipata (parziale o totale) o di trasferimento del mutuo.

Non sono previsti invece costi per l'erogazione della rendita (non è possibile convertire il capitale in rendita), nè costi per l'esercizio delle opzioni (non sono presenti opzioni contrattuali).

L'assicurato sostiene inoltre direttamente tutti i costi per effettuare le visite mediche ed eventuali ulteriori accertamenti.

Per tutti i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

RISCATTO e COSTI per RISCATTO (Polizze Assicurative)

Questo contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione.

ASPETTI FISCALI (Polizze Assicurative)

Ramo Vita:
- Imposta sui premi: esenti dall'imposta sulle assicurazioni
- Detraibilità fiscale dei premi: le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di Invalidità Permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
- Tassazione delle somme assicurate: le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF se corrisposte in caso di morte dell'assicurato (per qualsiasi causa) e in caso di Invalidità Permanente.

Ramo Danni:
I premi relativi alla presente polizza sono soggetti a un'imposta sulle assicurazioni del 2,5% o come diversamente previsto dalla normativa vigente.

Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

Note
NOTE descrittive e/o aggiuntive

REQUISITI DI ASSICURABILITA' DEL CONTRATTO DI MUTUO:
il mutuo, garantito da ipoteca o chirografario, deve avere determinate caratteristiche:
- durata compresa tra i 5 anni (60 mesi) e i 35 anni (420 mesi), incluso l'eventuale periodo di preammortamento (massimo 24 mesi)
- un capitale minimo di € 25.000,00 fino ad un massimo di € 500.000,00 se monointestato
- un capitale minimo di € 50.000,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00 se cointestato (i cointestatari possono essere massimo 2)

REVOCA: non è prevista la revoca da parte dell'aderente.

RECESSO
- RAMO VITA: l'assicurato può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto inviando una lettera raccomandata A.R. indirizzata a BCC VITA SpA .
- RAMO DANNI: l 'assicurato può recedere entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza inviando una lettera raccomandata A.R. a BCC ASSICURAZIONI SpA o direttamente alla Banca di Credito Cooperativo. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la compagnia procederà al rimborso del premio eventualmente corrisposto, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla compagnia.
Per i dettagli si rimanda al SET Informativo allegato.

RISOLUZIONE: ai sensi dell'art.1924 del Codice civile, il contratto si intende risolto di diritto trascorsi 20 giorni dalla scadenza della rata di premio non pagata ed in tal caso cessano gli effetti della garanzia. 

Altre informazioni
FAMIGLIA PRODOTTO
Assicurazioni
TIPOLOGIA PRODOTTO
Assicurazioni - Vita
PUNTI di FORZA COMMERCIALI

ETA'
> 18 anni
PAROLE CHIAVE
assicurazione
COMMERCIALIZZABILE
Si
Domande frequenti
INFORMAZIONI VARIE / DOMANDE FREQUENTI

Per qualsiasi informazione il cliente dovrà fare riferimento esclusivamente alla filiale di appartenenza.

Il servizio di supporto, consulenza e gestione alle filiali viene effettuato a cura dell'ufficio interno BANCASSICURAZIONE

mail BCC Assicurazioni: infore@bccassicurazioni.bcc.it
Numero verde: 800.471800

 

Documenti Allegati
documento 05/07/2024 BCC Assicurazioni - Formula MUTUO AL SICURO 2.0
documento 23/03/2023 Ods 2023/051 - Polizze abbinate a finanziamenti - processo operativo
documento 23/03/2023 Ods 2022/179 - Elenco aggiornato polizze abbinate e abbinabili a finanziamenti
documento 29/08/2023 OdS 2021/133 - Collocamento Nuove Polizze BCC Assicurazioni