Polizza LE RATE PROTETTE LONG - a premio annuo - Assimoco e Assimoco Vita - Linea Protezione Persona

Descrizione
DESCRIZIONE PRODOTTO o SERVIZIO

Le Rate Protette LONG è un'assicurazione collettiva per il caso di morte a capitale decrescente e a premio annuo a copertura delle persone fisiche titolari di finanziamenti o garanti degli stessi, ovvero delle persone con ruolo rilevante nelle imprese individuali o enti titolari dei contratti di finanziamento o garanti (persone fisiche) degli stessi.

La polizza LE RATE PROTETTE LONG, è una polizza collettiva a copertura del credito con la finalità di offrire una tutela al verificarsi di taluni eventi.
Il richiedente acquista un pacchetto formato dalle seguenti garanzie:
-a) Decesso (copertura Assimoco Vita Spa)
-b) Invalidità Permanente Totale (IPT)
-c) Inabilità Temporanea Totale (ITT)
-d)
Perdita Involontaria di Impiego (PII)
-e) Ricovero Ospedaliero (RO)

Per le persone fisiche, le Garanzie di Rata, punti c), d), e), sono obbligatoriamente abbinate allo stato lavorativo dichiarato dall'assicurato al momento della stipulazione dell'assicurazione.
Sono invece sempre operanti, indipendentemente dallo stato lavorativo dell'assicurato le Garanzie di Capitale ai punti a) e b).

Ciascuna garanzia è attivabile univocamente per lo stato lavorativo corrispondente e dichiarato al momento della stipulazione, mentre è esclusa l'attivazione contemporanea di più garanzie.

INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA (IPT): si ha quando un soggetto, a seguito di infortunio o malattia abbia subito la perdita totale, definitiva ed irrimediabile, della generica capacità di attendere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta. L'IPT sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell'assicurato è pari o superiore al 60% (in base alle tabelle INAIL). L'IPT deve essere attestata da un medico legale della Società non prima di 6 mesi dalla data del verificarsi dell'infortunio o della malattia che l'ha provocata.
INABILITA' TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA (ITT): si ha quanto si verifica la perdita temporanea totale della capacità fisica dell'assicurato di attendere alle sue abituali occupazioni.
PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (PII):  si intende l'intervenuto stato di disoccupazione dell'assicurato lavoratore dipendente immediatamente prima del sinistro.
RICOVERO OSPEDALIERO (RO): si intende la permanenza in istituto di cura resa necessaria da infortunio o malattia per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio, che comporti pernottamento. Per istituto di cura si intende una struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, case di riposo, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi.

Sono assicurabili le persone fisiche titolari di finanziamenti o garanti degli stessi i cui finanziamenti abbiano le seguenti caratteristiche:
- erogato a nuovo di durata >= 6 mesi e <=240 mesi, ammontare >€ 50.000,00 , oppure
- erogato a nuovo di durata > 72 mesi e <= 240 mesi, ammontare <=€ 50.000,00. 
Si fa riferimento all'importo effettivamente erogato, comprese le eventuali spese.
Sono ricompresi i mutui ipotecari, i mutui chirografari, i finanziamenti afferenti al "credito ai consumatori", i finanziamenti a SAL (per questi ultimi si farà riferimento alla data di erogazione dell'ultima tranche o in alternativa potrà essere stipulata una copertura per l'intero importo deliberato in occasione dell'erogazione della prima tranche).
Il finanziamento erogato da non più di 90 giorni e non superiore a € 400.000,00, deve essere: nuovo o surroga o consolidamento debiti o rinegoziazione o accollo. Non sono assicurabili i finanziamenti con maxi rata finale. Le coperture assicurative saranno operanti solo fino alla data di scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

BENEFICIARI
In caso di decesso dell'assicurato:
- per richiedente persona fisica: i beneficiari designati dallo stesso.
- per richiedente impresa individuale e Ente: il richiedente stesso.
In caso di Invalidità Permanente Totale: il richiedente.
In caso di Garanzie di rata (punti c), d), e): il richiedente.
E' fatto divieto di assumere direttamente o indirettamente la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

CODICE PRODOTTO
LE RATE PROTETTE - LONG - Linea Protezione Persona
SEGMENTI CLIENTELA
Privati
SEGMENTI CLIENTELA (dettaglio)
Privati
CLIENTI POTENZIALMENTE INTERESSATI

1) Clienti che hanno sottoscritto un prestito o un mutuo e vogliono la certezza di poter far fronte agli impegni finanziari che ne derivano.
2) Clienti che hanno già una copertura assicurativa che però non ricomprende tutti i rischi possibili derivanti da malattia, infortunio, interruzione del rapporto di lavoro e ritengono opportuno sottoscrivere una copertura globale.

ESIGENZE del CLIENTE

Poter far fronte all'impegno economico mensile rappresentato dalla rata del finanziamento anche in presenza di grave avversità (infortunio, interruzione del rapporto di lavoro, ricovero ospedaliero).
Avere la sicurezza che, in caso di eventi definitivi (decesso o invalidità permanente dell'assicurato) non venga minacciato il patrimonio familiare.

Caratteristiche tecniche
PRESTAZIONI/INDENNIZZI e OPZIONI CONTRATTUALI (Polizze Assicurative)

PRESTAZIONI / INDENNIZZI
DECESSO: in caso di decesso dell'assicurato a seguito di Infortunio o Malattia nel corso della durata della copertura, la compagnia garantisce al beneficiario il pagamento del capitale assicurato al momento del verificarsi dell'evento in base al piano di decrescenza del capitale stesso come definito in polizza.
Il verificarsi di tale evento determina la chiusura del contratto di assicurazione.
INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE (IPT): viene indennizzato l'importo del capitale assicurato qualora l'infortunio e/o la malattia comportino la perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale della capacità fisica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Il capitale liquidato sarà quello indicato nel piano di decrescenza allegato al contratto alla data dell'infortunio o, in caso di malattia, quello alla data di richiesta effettuata dall'assicurato agli Enti preposti alla certificazione dell'invalidità totale.
Il verificarsi di tale evento determina la chiusura del contratto di assicurazione.
INABILITA' TEMPORANEA TOTALE (ITT): se l'assicurato è un lavoratore autonomo e/o lavoratore dipendente del pubblico impiego, la compagnia liquida, dopo la franchigia, l'importo delle rate mensili protette definite nel contratto per il periodo di inabilità comprovato. La compagnia indennizza fino ad un massimo di 12 mensilità consecutive o fino a 48 per più periodi distinti di inabilità.
PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (PII): se l'assicurato è un lavoratore dipendente del settore privato licenziato per giustificato motivo oggettivo, la compagnia liquida. dopo la franchigia, l'importo delle rate mensili protette definite nel contratto per il periodo di inattività comprovato. La compagnia indennizza fino ad un massimo di 12 mensilità consecutive o fino a 48 per più periodi distinti di inattività.
RICOVERO OSPEDALIERO (RO): se l'assicurato è nello stato di non lavoratore, in caso di ricovero per infortunio e/o malattia, la compagnia liquida, dopo la franchigia,  l'importo delle rate mensili protette definite nel contratto per il periodo di ricovero ospedaliero comprovato. La compagnia indennizza fino ad un massimo di 12 mensilità consecutive o fino a 48 per più periodi distinti di inattività lavorativa.

Dopo la liquidazione definitiva di un sinistro per ITT / PII / RO, nessun indennizzo sarà corrisposto per successivi sinistri di ITT - PII - RO se, dal termine del sinistro precedente, non sia trascorso un periodo di riqualificazione pari a 60 giorni.

TIPOLOGIA di ADESIONE e PREMIO ASSICURATIVO (Polizze Assicurative)

Premio annuo dovuto dalla sottoscrizione della copertura assicurativa e per un periodo di tempo stabilito dal sottoscrittore in base alla durata del finanziamento (>=6 mesi e <=240 mesi).
Il premio annuo varia in funzione del TAN (vd sotto) utilizzato per il calcolo del piano di decrescenza del capitale previsto dalla polizza, della durata della copertura assicurativa, del capitale inizialmente richiesto a titolo di contratto di finanziamento, dell'età dell'assicurato, dell'eventuale periodo di preammortamento (fino ad un massimo di 12 mesi). 
La ricorrenza annuale di pagamento del premio in riferimento alle singole coperture assicurative viene fissata ad una determinata data specificata nella convenzione e nella scheda di adesione. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo il premio annuo in proporzione alla durata della copertura.

Il capitale assicurato iniziale viene preso a riferimento per la determinazione della prestazione di rata (Rata Mensile Protetta) e della prestazione di capitale, entrambi calcolati per tutta la durata delle coperture assicurative sulla base del capitale assicurato iniziale e della durata di polizza in base ad un piano di ammortamento alla francese a rate mensili costanti posticipate (a prescindere dalla regolare corresponsione delle rate del finanziamento sottostante e dal fatto che la rata originaria del finanziamento sia stata contrattualmente concordata con altra periodicità) e con un TAN di riferimento pari a:
- 3,50% se il tan applicato al finanziamento è inferiore o uguale al 3,50%
- 5,00% se il tan applicato al finanziamento è superiore al 3,50% ma inferiore o uguale al 5,00%
- 6,50% se il tan applicato al finanziamento è superiore al 5,00%

I suddetti 2 importi (Rata Mensile Protetta/piano di decrescenza del capitale assicurato) risultano pertanto univocamente determinati e non subiscono variazione nel tempo anche in caso di variazione del tasso di interesse applicato dall'erogatore.

RIMBORSO
L'assicurato ha diritto al rimborso del premio se esercita il diritto di recesso. Verrà rimborsato il premio versato diminuito delle imposte, delle spese di amministrazione e della parte di premio relativa al periodo durante il quale la polizza ha avuto effetto.

SOSPENSIONE
Trascorsi 30 giorni dalla prima rata di premio non pagata, la polizza è sospesa nei suoi effetti e con essa tutte le sue garanzie. Negli ulteriori 2 mesi l'assicurazione può essere riattivata pagando le rate di premio arretrate. La riattivazione può avvenire solo previa sottoscrizione di una dichiarazione da parte dell'assicurato che non sono intervenute variazioni nel suo stato di salute rispetto alle dichiarazioni rilasciate al momento della conclusione del contratto, e accettazione scritta da parte della compagnia. 

RISCHI ESCLUSI (Polizze Assicurative)
Si rimanda alla scheda tecnica e al fascicolo informativo allegati alla presente.
VISITE MEDICHE / QUESTIONARI (Polizze Assicurative)

L'assicurazione può essere stipulata senza visita medica, previa l'obbligatoria sottoscrizione da parte dell'Assicurando, dell'apposito questionario assuntivo semplificato, rendendo le dichiarazioni relative al proprio stato di salute, a condizione che:
- l'età contrattuale dello stesso al momento della stipula sia =< 60 anni e che il capitale assicurato iniziale sia =< € 300.000,00
- l'età contrattuale dell'assicurato al momento della stipula sia > 60 anni e che il capitale assicurato iniziale sia >€ 200.000,00.

Negli altri casi è necessario produrre documentazione sanitaria e sottoporsi a visita medica e la valutazione assuntiva è demandata alle Direzioni delle Compagnie.

PERIODO di CARENZA (Polizze Assicurative)

Periodi di carenza durante i quali le coperture non sono operanti:

In caso di copertura caso DECESSO: l'efficacia delle garanzie risulterà limitata per 90 giorni. E' previsto anche un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato da sindrome da immunodeficienza acquisita o altra patologia ad essa collegata. L'assicurato può tuttavia abrogare detti periodi di carenza sottoponendosi ad accertamenti sanitari, con esito positivo.

In caso di copertura caso INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE (IPT) DA MALATTIA: l'efficacia delle garanzie risulterà limitata per 90 giorni. L'assicurato può tuttavia abrogare detti periodi di carenza sottoponendosi a visita medica, con esito positivo.

In caso di copertura caso INABILITA' TEMPORANEA TOTALE (ITT) DA INFORTUNIO O MALATTIA:
l'efficacia delle garanzie risulterà limitata per 45 giorni. L'assicurato può tuttavia abrogare detti periodi di carenza sottoponendosi a visita medica, con esito positivo.

In caso di copertura caso PERDITA INVOLONTARIA D'IMPIEGO (PII): l'efficacia delle garanzie risulterà limitata per 45 giorni.

In caso di copertura caso RICOVERO OSPEDALIERO (RO):l'efficacia delle garanzie risulterà limitata per 45 giorni. L'assicurato può tuttavia abrogare detti periodi di carenza sottoponendosi a visita medica, con esito positivo.

FLESSIBILITA' (Polizze Assicurative)

In caso di trasferimento del finanziamento presso altro istituto di credito o di estinzione anticipata dello stesso:
previa notifica da parte della Contraente/Richiedente, la copertura decade alla prima ricorrenza annua successiva alla comunicazione. In alternativa, il Richiedente può chiedere che le garanzie rimangano in vigore fino alla scadenza della polizza, continuando a corrispondere i premi annui pattuiti.

Condizioni economiche
DURATA CONTRATTUALE (Polizze Assicurative)

DURATA
Deve essere fissata in mesi interi e viene determinata arrotondando per difetto al numero di mesi interi più vicino il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della polizza stessa e la data di scadenza del finanziamento.
E' prevista una durata minima pari a 6 mesi e una durata massima di 240 mesi.

SCADENZA
Viene fissata aggiungendo alla data di decorrenza il numero di mesi interi ottenuto.

DECORRENZA
Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio di perfezionamento e che il finanziamento sia stato erogato, alle ore 24,00 della data di decorrenza indicata nella scheda di adesione, fatti salvi i periodi di carenza.

CAPITALE ASSICURATO (Polizze Assicurative)

MASSIMALI (Capitale Assicurato)
- Per finanziamenti erogati a impresa individuale o ente in riferimento ai quali si assicuri un solo soggetto con ruolo rilevante/garante o finanziamenti erogati a persona fisica e non cointestati in riferimento ai quali si assicuri il titolare/garante, l'importo massimo di capitale assicurato iniziale è pari a € 400.000,00
- Per finanziamento erogato a imprese individuali o ente in riferimento al quale si assicurino due soggetti con ruolo rilevante o garanti, l'importo massimo di capitale assicurato iniziale per singolo assicurato (massimo 2 soggetti al 50%) è pari a € 200.000,00.
- Per finanziamento erogato a persone fisiche e cointestati, l'importo massimo di capitale assicurato iniziale per singolo cointestatario o garante (massimo 2 soggetti al 50%) è pari a € 300.000,00. In caso di un solo soggetto, il limite massimo di capitale è pari a € 400.000,00.

Nel caso di sottoscrizione di più contratti assicurativi CPI (Credit Protection Insurance) da parte dello stesso assicurato, il capitale massimo assicurabile per l'insieme di tutti i contratti non può essere superiore a € 400.000,00.

MASSIMALE (Rata Mensile Protetta)
Relativamente alle garanzie ai punti c) ITT, d) PII, e) RO, l'importo massimo erogabile è pari a € 2.000,00 per ciascuna rata.

LIMITI ASSUNTIVI (Polizze Assicurative)
Vd sezione NOTE
COSTI GRAVANTI sul PREMIO ASSICURATIVO

Sui premi gravano:
- 50,00% quale caricamento sul premio al netto delle spese di amministrazione
- € 1,00 : spese di emissione/amministrazione su ogni premio annuo
- 75,00% quale quota parte percepita in media dagli intermediari
- tutti i costi di eventuali visite mediche o accertamenti a carattere sanitario (in tutti i casi in cui la Compagnia richiede ulteriore certificazione dello stato di salute dell'assicurato).

RISCATTO e COSTI per RISCATTO (Polizze Assicurative)
La polizza non prevede né la facoltà di riscatto né quella di riduzione.
ASPETTI FISCALI (Polizze Assicurative)

IMPOSTA SUL PREMIO: la normativa prevede l'applicazione di imposte sul premio relativo alle coperture prestate da Assimoco Spa nella  misura del 2,50%.

DETRAZIONE FISCALE DEL PREMIO: è pari al 19 % del premio afferente alla copertura caso morte offerta da Assimoco Vita Spa e alla copertura Invalidità Permanente e Totale non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante se la Società non ha facoltà di recesso del contratto offerto da Assimoco Spa fino ad un massimo di € 530,00 con un risparmio fiscale massimo di € 100,70 all'anno. L'importo di € 530,00 è elevato a € 750,00 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (come prevista dalla legge n.104 del 5 febb 1992).

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE: in caso di richiedente persona fisica coicidente con l'assicurato, le somme corrisposte a titolo di indennizzo sono esenti da tassazione.
Per i soggetti che svolgono attività commerciale, qualora il bene strumentale sottostante il finanziamento rientri tra i beni d'impresa o dell'attività professionale, l'eventuale prestazione resa dalle Società (risarcimento) concorre alla formazione del reddito imponibile e pertanto nessuna forma di tassazione è applicata dalle società in fase di erogazione.

Note
NOTE descrittive e/o aggiuntive

LIMITI ASSUNTIVI
Le persone fisiche sono assicurabili a condizione che:
- siano titolari di una delle tipologie di finanziamento previste per questo tipo di polizza
- abbiano età contrattuale all'ingresso compresa tra i 18 e i 65 anni
- abbiano età alla scadenza della polizza non superiore ai 80 anni anagrafici
- siano in grado di sottoscrivere la dichiarazioni relative al proprio stato di salute e alla propria situazione lavorativa
- abbiano residenza anagrafica in Italia
- relativamente al proprio stato lavorativo di lavoratore dipendente del settore privato, non abbiano legami di parentela con il proprio datore di lavoro e non risultino contenporaneamente socio e dipendente dell'azienda per la quale svolgono attività retribuita.
In caso di finanziamenti cointestati (massimo 2 persone) la copertura può essere prestata solo su uno dei contestatari (o garante del finanziamento) per il 100% dell'ammontare del finanziamento o per una quota pari al 50%; su entrambi i cointestatari (o garante/garanti) ciascuno per una quota pari al 50%. Resta inteso che ogni cointestatario dovrà sottoscrivere la propria scheda di adesione.  
Nel caso che il richiedente sia IMPRESA INDIVIDUALE o ENTE, potranno essere ammesse in copertura massimo 2 persone che rivestono un ruolo rilevante all'interno dell'organizzazione del richiedente o che risultino essere garanti (persone fisiche). Ne consegue che la copertura assicurativa potrà essere stipulata da una sola persona con tuolo rilevante per la totalità dell'importo, ovvero 2 persone in proporzione (50% e 50%), sempre che, rispetto ad ognuna di esse, ricorrano le condizioni sopra indicate.

FRANCHIGIE
- caso DECESSO: non previste
- caso IPT: uguale o inferiore al 59% di Invalidità 
- caso ITT: la società liquida il sinistro dopo che siano trascorsi più di 30 giorni consecutivi di inabilità (franchigia assoluta)
- caso PII: la società liquida il sinistro dopo che siano trascorsi più di 30 giorni consecutivi di inattività (franchigia assoluta)
- caso RO: la società liquida il sinistro dopo che siano trascorsi 7 giorni consecutivi di ricovero (franchigia assoluta).

Limiti di copertura:
- la copertura non può coprire finanziamenti superiori a 20 anni (240 mesi)
- la copertura prevede una franchigia fissa di 30 giorni per le garanzie ITT e PII e di 7 giorni per la garanzia RO
- se il contraente omette di comunicare alla compagnia la variazione del suo stato lavorativo
- se il contraente omette di comunicare alla compagnia di svolgere una delle professioni non coperte
- il pagamento del capitale assicurato in caso di decesso o IPT, comporta la decadenza automatica della copertura
- dopo il pagamento di un sinistro per le coperture ITT, PII e RO, nessun successivo sinistro sarà pagato prima che siano trascorsi 60 giorni quale Periodo di riqualificazione.

REVOCA: il contraente può revocare la proposta in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La revoca si effettua inviando una lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della polizza a: Assimoco Vita SpA - Centro Leoni - Edificio B - Via G. Spadolini. 7 - 20141 MIlano oppure tramite PEC a assimocovita@legalmail.it

RECESSO: il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Occorre inviare una lettera raccomandata come per la revoca di cui sopra.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della PEC.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia provvede a rimborsare, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio corrisposto, diminuito delle imposte, delle spese di amministrazione e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

RISOLUZIONE: è possibile risolvere il contratto, sospendendo il pagamento dei premi. In tal caso, le garanzie decadono e i premi versati restano acquisiti dalla società.

Altre informazioni
FAMIGLIA PRODOTTO
Assicurazioni
TIPOLOGIA PRODOTTO
Assicurazioni - Vita
ETA'
> 18 anni
PAROLE CHIAVE
assicurazione
COMMERCIALIZZABILE
Si
Domande frequenti
INFORMAZIONI VARIE / DOMANDE FREQUENTI

Cosa fare in caso di sinistro? L'Assicurato o i suoi eredi dovranno inviare quanto prima alla Banca/Intermediario Assicurativo la comunicazione del sinistro tramite i modelli specifici allegati al Fascicolo informativo e allegando la documentazione completa ivi indicata.

Per qualsiasi informazione il cliente dovrà fare riferimento esclusivamente alla filiale di appartenenza.

Il servizio di gestione, supporto e consulenza alle filiali viene svolto a cura dell'ufficio interno BANCASSICURAZIONE (tel. 0363 422226). 

 

Documenti Allegati
(23/03/2023) Ods 2022/179 - Elenco aggiornato polizze abbinate e abbinabili a finanziamenti
(23/03/2023) Ods 2023/051 - Polizze abbinate a finanziamenti - processo operativo
(28/08/2023) Assimoco - LE RATE PROTETTE - LONG - a premio annuo - Linea Protezione Persona