Polizza TUTELALI Formula Agevolata (clienti Soci BCC) - Assimoco - Linea Vita e Protezione

Descrizione
DESCRIZIONE PRODOTTO o SERVIZIO

Polizza temporanea per il caso di morte e per il caso di invalidità totale e permanente, a priemio monoannuale con tacito rinnovo - formula agevolata dedicata ai SOCI e DIPENDENTI della Banca Contraente
Si tratta di un'assicurazione collettiva che opera esclusivamente in applicazione di apposita convenzione siglata tra la Società Assimoco e la BCC (contraente).
Questa polizza è definita di "puro rischio" in quanto la prestazione della società è legata esclusivamente al verificarsi dell'evento indicato nel contratto quale il decesso dell'assicurato o l'invalidità totale e permanente dello stesso.
Pertanto al non verificarsi di detti rischi, la copertura si estingue e i relativi premi già pagati restano acquisiti dalla società.

CODICE PRODOTTO
Polizza TUTELALI - Formula Agevolata SOCI e DIPENDENTI BCC - Assimoco
SEGMENTI CLIENTELA
Privati
SEGMENTI CLIENTELA (dettaglio)
Privati_Dipendenti BCC
Privati
Socio
CLIENTI POTENZIALMENTE INTERESSATI

Prodotto esclusivo per i clienti SOCI e i DIPENDENTI della BCC di età compresa tra i 18 e i 60 anni.

ESIGENZE del CLIENTE

Avere un unico contratto a copertura sia del caso morte che del caso invalidità.
Avere la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la polizza per garantire finanziamenti e mutui sia in essere che nuovi.

Caratteristiche tecniche
PRESTAZIONI/INDENNIZZI e OPZIONI CONTRATTUALI (Polizze Assicurative)

Prestazione caso MORTE: la società corrisponde ai beneficiari (designati dal richiedente) un importo pari al capitale assicurato in essere alla data del decesso. La copertura decade e non ha più efficacia nel momento in cui la società liquida una prestazione in seguito al verificarsi dello stato di invalidità totale e permanente dell'assicurato. In tal caso i premi versati restano acquisiti dalla compagnia poiché le garanzie sono alternative tra di loro.

Prestazione caso INVALIDITA' totale e permanente: Il capitale liquidabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato è pari al capitale assicurato in essere alla data di riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente. Una volta liquidato il capitale da parte della compagnia la garanzia decade e pertanto nulla è più dovuto in caso di morte dell'assicurato.
Se l'assicurato muore prima che venga riconosciuta l'invalidità, il decesso equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità. 

TIPOLOGIA di ADESIONE e PREMIO ASSICURATIVO (Polizze Assicurative)

Le coperture assicurative della presente polizza vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio che viene calcolato alla decorrenza della copertura e ricalcolato ad ogni successivo rinnovo annuale, in funzione dell'età contrattuale dell'assicurato a quell'epoca e della somma assicurata, mediante adozione dei tassi relativi alla tariffa, previsti contrattualmente.
Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio ottenuti riducendo i premi annui in proporzione alla durata della copertura.

Dalla data di denuncia alla società dello stato di invalidità totale e permanente, il richiedente sospende il pagamento del premio relativo alla propria posizione, mentre la società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate.
Se l'invalidità è riconosciuta, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; in caso contrario, il richiedente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta.

Ogni anno, a partire dal primo giorno del mese di ricorrenza annuale della convenzione, la società avrà la facoltà di modificare i tassi di premio, secondo quanto fissato nelle condizioni contrattuali.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi:
- recesso: la compagnia rimborserà il premio versato diminuito della parte di premio relativa al periodo durante il quale la polizza ha avuto effetto
- se la polizza è abbinata a un mutuo o altro contratto di finanziamento che viene anticipatamente estinto o trasferito presso altro istituto di credito, la compagnia rimborserà la parte di premio pagato e non goduto. In altrenativa l'assicurato può richiedere che gli venga fornita copertura fino al termine dell'anno assicurativo
- in tutti i casi di chiusura del rapporto con la banca contraente. Anche per questa ipotesi l'assicurato può richiedere, in alternativa, che gli venga fornita copertura fino al termine dell'anno assicurativo. 

RISCHI ESCLUSI (Polizze Assicurative)
Si rimanda alle schede tecniche e ai fascicoli informativi delle polizze.
VISITE MEDICHE / QUESTIONARI (Polizze Assicurative)

La copertura si intende data al momento della sottoscrizione della scheda di adesione, senza visita medica e a condizione che l'assicurato sia in grado di sottoscrivere l'apposito questionario. Se dalle risposte fornite in detto questionario non si rilevano fattori di rischio, la polizza può essere stipulata senza visita medica. In caso contrario, l'emissione avviene previa sottoscrizione di una proposta di assicurazione corredata della documentazione medica richiesta che sarà oggetto di valutazione da parte della Società.
La società avrà la facoltà di rifiutare o di accettare, anche a condizioni particolari, quelle coperture per le quali la stessa valuti un aggravamento del rischio, in funzione delle dichiarazioni rese dall'assicurando. La società provvederà quindi a comunicare al richiedente/assicurato l'accettazione o il rifiuto della proposta e la conseguente conclusione o meno del contratto.

PERIODO di CARENZA (Polizze Assicurative)

Per poter sottoscrivere la polizza, la compagnia deve quindi accertare preventivamente le condizioni di salute dell'assicurato (questionario autocertificante o visite mediche). Se la polizza può essere stipulata senza visita medica, si applicano PERIODI DI CARENZA:
1) se l'assicurato muore o viene riconosciuto invalido nei primi 6 mesi dalla decorrenza della polizza e le cause del decesso o dell'invalidità non sono conseguenza diretta di infortunio, la compagnia non paga il capitale assicurato ma solo l'importo della riserva matematica calcolato al momento del riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente. Il periodo di carenza viene applicato anche in caso di aumento del capitale assicurato, sulla parte di capitale incrementato.
Importante: per abrogare il periodo di carenza, ossia far sì che la copertura sia operante sin dalla decorrenza o dalla data di aumento del capitale, l'assicurato può richiedere di sottoporsi a visita medica, anche se non espressamente richiesta dalla compagnia.

2)  se l'assicurato muore o viene riconosciuto invalido nei primi 7 anni dalla decorrenza della polizza e le cause del decesso o dell'invalidità sono dovute alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS, o ad altra patologia ad essa collegata), la compagnia non paga il capitale assicurato ma il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso o del riconoscimento dello stato di invalidità totale e permanente.

Condizioni economiche
DURATA CONTRATTUALE (Polizze Assicurative)

La durata della copertura è fissata in un anno o frazioni di esso, da computarsi a partire dalla data di decorrenza. La copertura si rinnova tacitamente ogni anno alla data indicata nella scheda di adesione mediante pagamento del premio (salvo diversa volontà dell'assicurato o nel momento in cui raggiunge l'età massima prevista).

CAPITALE ASSICURATO (Polizze Assicurative)

CAPITALE ASSICURATO (per brevità c.a.):
- il capitale minimo assicurabile è pari a € 5.000,00.
- il capitale massimo è differenziato in base all'età dell'assicurato. Pertanto:
1) se ha un'età contrattuale inferiore o uguale a 60 anni, il capitale assicurato può essere di importo massimo pari a € 200.000,00.
2) per età comprese fra 61 e 65 anni, il c.a. non può eccedere l'importo di € 100.000,00. Qualora quindi, nel periodo di operatività della copertura il c.a. sia superiore e l'assicurato abbia raggiunto un'età contrattuale superiore a 60 anni, la società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di € 100.000,00.
3) per età comprese tra 66 e 70 anni, il c.a. non può eccedere l'importo di € 50.000,00. Quindi qualora nel periodo di operatività della copertura il c.a. sia superiore e l'assicurato abbia raggiunto un'età contrattuale superiore a 65 anni, la società provvederà automaticamente a limitare il capitale al suddetto importo di € 50.000,00.
In caso di richiedente impresa individuale o Ente con due soggetti assicurati, l'importo massimo di c.a. per soggetto è pari a € 100.000,00.
Il c.a. resta costante per tutta la durata contrattuale salvo richieste di adeguamento da parte del richiedente in aumento o in diminuzione.

Se l'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza ha già in corso con la compagnia altre coperture per il caso morte e se la somma dei capitali di queste coperture risulta superiore a € 200.000,00, la polizza potrà essere sottoscritta solo previa presentazione degli accertamenti sanitari richiesti e accettazione da parte della compagnia.

LIMITI ASSUNTIVI (Polizze Assicurative)
Persone fisiche che abbiano età contrattuale all'ingresso compresa tra i 18 e i 60 anni, età non superiore ai 70 anni per la copertura caso morte e 65 anni per la copertura caso morte e invalidità totale e permanente.
COSTI GRAVANTI sul PREMIO ASSICURATIVO

Costi applicati al premio:
caricamento del 20% sul premio stesso, al netto delle spese di emissione / amministrazione

Spese di emissione / amministrazione:
costo fisso di € 10,00 da aggiungere all'importo che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato per il tasso di premio.

Altri costi:
in tutti i casi in cui l'assunzione del rischio comporti l'effettuazione di visite mediche o accertamenti a carattere sanitario, gli stessi potranno essere effettuati presso medici o strutture prescelte dall'assicurato, con costo a suo carico.

RISCATTO e COSTI per RISCATTO (Polizze Assicurative)
Non previsti.
ASPETTI FISCALI (Polizze Assicurative)

- I premi corrisposti sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.
- Il premio versato annualmente è detraibile dalle imposte sul reddito dell'assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
- In base alla vigente normativa fiscale, in caso di richiedente persona fisica coincidente con l'assicurato, le somme corrisposte in caso di morte dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

Note
NOTE descrittive e/o aggiuntive

REVOCA: la proposta può essere revocata in qualunque momento prima della conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della polizza, a Assimoco Vita SpA - Centro Leoni - Edificio B - Via G. Spadolini. 7 - 20141 MIlano oppure tramite PEC a assimocovita@legalmail.it.

RECESSO: si può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui questo è concluso, inviando una comunicazione con gli elementi identificativi del contratto, tramite raccomandata o tramite PEC come sopra.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborserà, previa consegna dell'originale di Polizza e delle eventuali appendici, il premio corrisposto diminuito della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
Si può recedere anche nel caso in cui la compagnia, in occasione del rinnovo annuale di polizza, abbia comunicato la modifica dei tassi di tariffa. Anche in questa ipotesi occorre inviare lettera raccomandata (come sopra) entro 30 giorni dalla data di rinnovo annuale.

RISOLUZIONE: l'assicurato può risolvere il contratto interrompendo il pagamento del premio monoannuale. In questo caso le garanzie non vengono rinnovate e le coperture decadono e non possono essere riattivate. 

Altre informazioni
FAMIGLIA PRODOTTO
Assicurazioni
TIPOLOGIA PRODOTTO
Assicurazioni - Vita
PUNTI di FORZA COMMERCIALI

- Il capitale assicurato può essere rivisto in ogni momento.
- flessibilità nella durata (tariffe monoannuali)
- abbinamento garanzia caso morte e caso invalidità in un unico contratto
- abbinamento della garanzia caso morte e invalidità totale e permanente con limite di capitale a € 200.000,00 senza visita medica

ETA'
> 18 anni
PAROLE CHIAVE
assicurazione
COMMERCIALIZZABILE
Si
Domande frequenti
INFORMAZIONI VARIE / DOMANDE FREQUENTI

Per qualsiasi informazione il cliente può fare riferimento esclusivamente alla filiale di appartenenza.

Per qualsiasi richiesta, registrarsi sul sito www.assimoco.it accedendo all'area clienti (servono codice fiscale - numero polizza - password) oppure scrivere una mail all'indirizzo areaclienti@assimoco.it - o PEC a assimoco@legalmail.it

 

Documenti Allegati
documento 11/07/2024 Assimoco - TUTELALI - Formula AGEVOLATA - Linea Vita e Protezione
documento 23/03/2023 Ods 2023/051 - Polizze abbinate a finanziamenti - processo operativo
documento 23/03/2023 Ods 2022/179 - Elenco aggiornato polizze abbinate e abbinabili a finanziamenti