Adeguata VerificaLa normativa antiriciclaggio (D.lgs. 21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche) impone alla Cassa Rurale di Treviglio di effettuare l’adeguata verifica della clientela acquisendo dal cliente, oltre a quelle anagrafiche, diverse informazioni (ed eventuale documentazione) ad esempio sullo scopo del rapporto, sull’attività lavorativa, sulla provenienza dei fondi e del denaro contante e sul cosiddetto titolare effettivo. In caso di mancato adempimento, la banca ha l’obbligo di recedere dai rapporti in essere e di restituire i fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del cliente, mediante trasferimento su un conto bancario indicato dal cliente stesso, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare del 30 luglio 2013.A tale scopo la Cassa Rurale di Treviglio provvederà a rivolgere per iscritto, ai clienti interessati, l’invito a fornire le informazioni necessarie a consentire alla stessa di assolvere agli obblighi di adeguata verifica. |
Persone Politicamente EsposteCon il D.Lgs n.90 del 25 maggio 2017 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla IV Direttiva UE in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (c.d. AML4). Tra le novità introdotte dalla normativa, rileva il significativo incremento del perimetro delle c.d. "Persone Politicamente Esposte". Invitiamo a leggere con attenzione la comunicazione disponibile. |
Trasferimento di denaro contanteA decorrere dal 1 gennaio 2016 è vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a €uro 3.000,00 . Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. |
Assegni bancari, postali e circolariTutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a €uro 1.000,00 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me medesimo”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Le Banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente tuttavia può richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a €uro 1.000,00 (vale a dire fino a €uro 999,99), eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In tal caso il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di €uro 1,50 per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto. |
Libretti al portatoreIl saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a €uro 1.000,00. |
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